Collegio Docenti

                

Collegio docenti

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)

Art. 7 - Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

2. Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a

ciascun docente;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) abrogato;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116*; *(articolo abrogato dal D.Lvo 286/98)

o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506; (* l’art. 506 è stato abrogato dal D.Lvo 150/2009)

q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

                    

Il collegio dei docenti nel regolamento dell'autonomia  DPR 275/99

Art. 3

Elabora il Piano dell’offerta formativa

Art. 4

Delibera tutte le forme di flessibilità ritenute opportune per corrispondere ai ritmi di apprendimento degli alunni, tra cui:

articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione
l’attivazione di percorsi didattici individualizzati
l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso
l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari

         

Delibera tutte le iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale

Individua tutte le modalità e i criteri di valutazione degli alunni e di riconoscimento di crediti formativi

             

Il collegio docenti nel CCNL 2006/2009

Art. 26

Delibera le modalità con cui le famiglie vengono informate dei risultati di apprendimento

Art. 28

Approva il piano annuale delle attività predisposto dal dirigente scolastico

Delibera l’utilizzo della quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale nella scuola primaria

Delibera l’eventuale riduzione della durata dell’unità oraria della lezione effettuata per motivi non riferibili a cause di forza maggiore.

Art. 29

Formula proposte al consiglio di istituto sulle modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie

Art. 32

Delibera lo svolgimento di attività didattiche rivolte all’utenza anche adulta esterne alla scuola

Art. 33

Individua le funzioni strumentali, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari.

Art. 66

Delibera il piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento destinate ai docenti

            

Il collegio docenti nei nuovi ordinamenti

DPR 89/2009 Infanzia e primo circolo

DPR 87/2010 Istituti professionali

DPR 88/2010 Istituti tecnici

DPR 89/2010 Licei

 Effettua la valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell’accoglienza dei bambini anticipatari nella scuola dell’infanzia
Delibera la quota oraria del 20% dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche
Delibera l’attivazione dei dipartimenti e dell’eventuale comitato scientifico
Delibera l’attivazione di insegnamenti facoltativi
Individua le CLIL nel triennio dei licei linguistici e nell’ultimo anno degli altri licei

 

Il collegio docenti nel regolamento sulla valutazione  DPR 122/2009

Definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado delibera i casi di esclusione dal monte ore massimo consentito di assenze  per l’ammissione alla valutazione finale

 

Il collegio docenti nella determinazione degli organici

Nella scuola secondaria di primo grado, nell’ambito del monte ore settimanale di 9 ore destinate all’insegnamento dell’italiano, storia, geografia, delibera il n. delle ore da destinare a ciascuna disciplina (DM 37/2009)
Nella scuola secondaria di secondo grado, relativamente alle classi di concorso atipiche, in assenza di titolari da tutelare e per classi di concorso non i esubero a livello provinciale, formula al dirigente scolastico pareri per l’individuazione della classe di concorso a cui assegnare l’insegnamento.